Consulenti e collaboratori

art. 15 c. 1, 2 del D. Lgs. 33/2013

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonché  di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarità di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica

      amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e’ previsto un compenso,  completi  di indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell’incarico  e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri – Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14,  secondo  periodo, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive modificazioni,  sono  condizioni  per  l’acquisizione  dell’efficacia dell’atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando l’oggetto, la durata e il  compenso  dell’incarico.  Il  Dipartimento della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per nominativo, dei dati di cui al presente comma.